Termine singolare - Singular term

Un termine singolare è un paradigmatico dispositivo di riferimento in una lingua. I termini singolari sono di importanza filosofica per i filosofi del linguaggio , perché si riferiscono a cose nel mondo e la capacità delle parole di fare riferimento richiede un esame accurato.

Panoramica

I termini singolari sono definiti come espressioni che pretendono di denotare o designare particolari persone, luoghi o altri oggetti. Sono in contrasto con termini generali (come "automobile" o "sedia") che possono essere applicati a più di una cosa.

Esistono vari tipi di termini singolari: nomi propri (ad es. "Matteo"), descrizioni definite (ad es. "Il secondo pescatore nella barca"), pronomi personali singolari (ad es. "Lei"), pronomi dimostrativi (ad es. "Questo"), eccetera.

Storicamente, sono state offerte varie definizioni per "termine singolare":

  1. Un termine che ci dice di quale individuo si sta parlando. ( John Stuart Mill , Arthur Prior , PF Strawson )
  2. Un termine grammaticalmente singolare, cioè un nome proprio ( proprium nomen ), un pronome dimostrativo ( pronomen dimostrativum ) o un pronome dimostrativo con un nome comune ( cum termino communi ). ( William of Ockham )
  3. Un termine che è intrinsecamente circa l'oggetto a cui si applica o si riferisce . ( Gottlob Frege )
  4. Un termine vero "nello stesso senso" di un solo oggetto. ( Pietro di Spagna )

Riferimenti

Lavori citati

  • Frege, G. (1892) "On Sense and Reference", originariamente pubblicato come "Über Sinn und Bedeutung" in Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik , vol. 100, pagg. 25–50. Transl. Geach & Black 56-78.
  • Mill, JS, A System of Logic , London 1908 (8a edizione).
  • Pietro di Spagna Summulae Logicales , ed. IM Bochenski (Torino, 1947) - citato anche nel Priore 1976.
  • Precedentemente, AN The Doctrine of Propositions & Terms London 1976.
  • Strawson, PF "On Referring ", Mind 1950, pp. 320–44.
  • Guglielmo di Ockham, Summa logicae , Parigi 1448, Bologna 1498, Venezia 1508, Oxford 1675.